Guida
    Sport e mobilità

    Bici elettrica: cosa dice davvero la legge su potenza, velocità, casco e assicurazione

    Che cosa verificare per distinguere una normale bici assistita da un ciclomotore: potenza, assistenza, acceleratore, casco, RCA e documenti.

    8 novembre 2026
    Aggiornato il 8 novembre 2026
    Bici elettrica: cosa dice davvero la legge su potenza, velocità, casco e assicurazione

    La bici elettrica sembra un regalo semplice: pedali, il motore aiuta e si arriva meno affaticati. Poi nella descrizione compaiono un acceleratore, una modalità “sbloccata” o una potenza molto più alta del previsto. È ancora una bicicletta, oppure stiamo comprando un mezzo che per andare su strada richiede documenti diversi?

    Il nome commerciale non basta. Prima di scegliere autonomia e formato, dobbiamo capire in quale categoria rientra il veicolo. Qui separiamo la normale bici a pedalata assistita, la speed-pedelec omologata e i mezzi modificati, senza trasferire alle biciclette le regole dei monopattini. Il riferimento è la circolazione stradale in Italia, sui testi ufficiali consultati l’8 novembre 2026.

    Quali sono i tre requisiti della normale pedalata assistita?

    L’articolo 50 del Codice della strada considera velocipede la bicicletta con motore ausiliario elettrico di potenza nominale continua massima di 0,25 kW, cioè 250 W, la cui alimentazione viene progressivamente ridotta e interrotta quando il mezzo raggiunge 25 km/h, oppure prima se il ciclista smette di pedalare. È la normale EPAC di cui parliamo quando cerchiamo una bici per spostarci senza passare alla disciplina dei ciclomotori.

    Anche il Regolamento (UE) 168/2013, articolo 2, paragrafo 2, lettera h, esclude dal proprio regime di omologazione i cicli a pedalata assistita fino a 250 W: il suo testo richiede l’interruzione se si smette di pedalare e la riduzione con taglio prima di raggiungere 25 km/h. Per comprare non fermiamoci dunque al numero sulla pubblicità: verifichiamo che il sistema sia dichiarato conforme sia alla categoria sia al comportamento dell’assistenza richiesto. Il limite riguarda l’aiuto del motore, non una promessa di prestazioni del ciclista.

    La parola decisiva sui watt è nominale continua. Un valore di picco non è la misura citata dall’articolo 50; da solo non ci permette né di approvare né di bocciare il mezzo. Prima dei modelli della guida alla scelta della bici a pedalata assistita, è questo il dato che vogliamo vedere nei documenti.

    Il pulsante che fa partire la bici senza pedalare è vietato?

    Non sempre. L’articolo 50 ammette un pulsante che attiva il motore a pedali fermi, purché in quella modalità non si superino 6 km/h. È diverso da un acceleratore che fa viaggiare il mezzo senza pedalare a velocità superiori. La presenza di un comando sul manubrio non risolve la questione: contano ciò che fa e il limite effettivo della modalità. Va detto che nel testo vigente questo periodo, come le previsioni sulle cargo, rinvia alla nota sulla legge 178/2020, che subordina l’efficacia di quelle modifiche all’autorizzazione della Commissione europea.

    Se la descrizione promette marcia autonoma oltre quel limite, non trattiamola come una semplice comodità aggiunta a una EPAC ordinaria. Lo stesso controllo vale per una pieghevole: il fatto che entri nel bagagliaio non cambia la categoria giuridica. Nella guida alle bici elettriche pieghevoli si sceglie il formato; qui controlliamo prima la configurazione ammessa.

    C’è inoltre un’eccezione da non trasformare in una scorciatoia: il testo italiano dell’articolo 50 menziona 0,5 kW per i velocipedi adibiti al trasporto di merci e contiene prescrizioni sul piano di carico. Ma l’esclusione europea appena citata resta a 250 W; e, come abbiamo visto, l’efficacia delle modifiche introdotte con la legge 178/2020 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Non diamo quindi per regolare qualsiasi mezzo da 500 W solo perché ha un portapacchi: per quel caso serve una verifica documentale specifica, fuori dal percorso semplificato della EPAC ordinaria.

    Diagramma per una EPAC ordinaria: verificare potenza nominale continua fino a 250 watt, assistenza che si interrompe al limite di 25 chilometri orari e quando si smette di pedalare; eventuale pulsante a pedali fermi non oltre 6 chilometri orari. Se manca un requisito non considerarla automaticamente una bici: servono verifica della categoria e documenti. Una speed-pedelec omologata L1e-B segue gli obblighi del ciclomotore; i casi cargo richiedono verifica separata.
    Percorso di verifica per la EPAC ordinaria, non un’omologazione automatica dei casi fuori soglia.

    Fonti: Codice della strada, art. 50, commi 1, 2 e 2-bis e nota 163; Regolamento (UE) 168/2013, art. 2 e allegato I, consolidato al 2 agosto 2026.

    Una speed-pedelec è soltanto una bici più veloce?

    No. Una speed-pedelec omologata come L1e-B, fino a 45 km/h, è un ciclomotore a due ruote. Il regolamento europeo distingue anche la categoria L1e-A, i cicli a propulsione: perciò non basta fallire il controllo dei 250 W per assegnare automaticamente a ogni veicolo l’etichetta L1e-B. La categoria deve risultare dai documenti di omologazione.

    Per il ciclomotore l’articolo 97 richiede certificato di circolazione e targa; l’articolo 171 impone casco omologato e regolarmente allacciato. Serve una patente abilitante: l’articolo 116 contempla AM per i ciclomotori elettrici entro 45 km/h e 4 kW, e il MIT indica 14 anni come età minima per conseguirla in Italia. AM non è l’unico titolo possibile: l’articolo 125 stabilisce anche le equivalenze delle altre patenti.

    Gli esoneri dal casco dell’articolo 171 riguardano particolari veicoli con carrozzeria chiusa o cellula di sicurezza e sistemi di ritenuta: non la comune speed-pedelec aperta a due ruote. Né basta portare un normale casco da bicicletta per soddisfare il requisito del ciclomotore. Il salto di categoria cambia il modo in cui il mezzo può circolare, non soltanto la velocità assistita.

    Casco e assicurazione sono diventati obbligatori anche sulle EPAC?

    Per la normale EPAC conforme il Codice non prevede un obbligo generale di casco: l’articolo 171 si rivolge a ciclomotori e motoveicoli, mentre l’articolo 182 disciplina i velocipedi senza introdurre un analogo obbligo generale. Questo non equivale a dire che il casco non serva: noi ne raccomandiamo l’uso, distinguendo la scelta prudente da un obbligo che il testo non contiene.

    Nemmeno la RCA diventa obbligatoria per il solo fatto che una bici abbia assistenza elettrica. Il Codice delle assicurazioni, articolo 1, lettera rrr, definisce il veicolo rilevante includendo la propulsione esclusivamente meccanica con determinate soglie, oltre ai veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto; l’articolo 122 collega a quel perimetro l’obbligo assicurativo. Non basta dunque leggere “elettrica”, o pesare una bici, per applicarle automaticamente le soglie dei mezzi a propulsione esclusivamente meccanica. La normale pedalata assistita conforme non va confusa con il ciclomotore, che richiede RCA per circolare.

    La Corte di giustizia, nella causa C-286/22 del 12 ottobre 2023, ha escluso dalla nozione di «veicolo» della direttiva sull’assicurazione RC auto una specifica bici il cui motore forniva assistenza alla pedalata, con una funzione che le permetteva di accelerare fino a 20 km/h senza pedalare, attivabile però solo dopo l’uso della forza muscolare. È un chiarimento sul caso e sulla direttiva applicabile: non un lasciapassare per ogni acceleratore oggi in vendita. Per la nostra scelta restano decisivi i testi vigenti e la configurazione reale del mezzo. Una copertura RC volontaria per la bici è un’altra questione: possiamo valutarla senza chiamarla RCA obbligatoria.

    Mezzo su strada in ItaliaCascoAssicurazioneDocumento e titolo di guida
    EPAC ordinaria conforme, 250 W e assistenza entro 25 km/hNessun obbligo generale del Codice per i velocipedi; qui ne raccomandiamo comunque l’usoNon soggetta alla RCA obbligatoria per il solo fatto di avere assistenza elettrica; RC volontaria distintaNiente targa da ciclomotore né patente AM per la normale EPAC
    Speed-pedelec omologata L1e-B, fino a 45 km/hCasco omologato da ciclomotore, allacciatoRCA per la circolazione del ciclomotoreCertificato di circolazione e targa; patente AM o altro titolo abilitante valido
    Monopattino elettrico della disciplina specialeObbligatorio per tutti i conducenti dal 14 dicembre 2024Obbligo; decorrenza operativa indicata dalla circolare MIMIT-MIT: 16 luglio 2026Contrassegno identificativo dal 17 maggio 2026; non è la targa del ciclomotore
    Bici con kit o configurazione non conformeNon basta aggiungere un casco per regolarizzarlaNon basta stipulare una polizza per regolarizzarlaArt. 50, comma 2-bis: disciplina ciclomotori ex art. 97; verificare omologazione e circolabilità

    Fonti: CdS artt. 50, 97, 116, 125, 171, 182, 193; Codice delle assicurazioni artt. 1 e 122; legge 160/2019, art. 1, commi 75-novies, 75-vicies quater e quinquies; circolare MIMIT-MIT sulla decorrenza assicurativa 2026.

    Che cosa è cambiato con la riforma e con le regole dei monopattini?

    La legge 177/2024 è entrata in vigore il 14 dicembre 2024. Il casco per tutti i conducenti di monopattini si legge nella disciplina speciale dell’articolo 1 della legge 160/2019, come modificata: non è una nuova regola per ogni veicolo elettrico a due ruote.

    Per i monopattini la circolare congiunta MIMIT-MIT distingue le date: casco dal 14 dicembre 2024, contrassegno dal 17 maggio 2026 e decorrenza operativa assicurativa dal 16 luglio 2026. Sono date diverse e non vanno riversate sulle biciclette. Il dettaglio della categoria è nella guida al monopattino elettrico e alle sue regole.

    Anche una notizia ufficiale può parlare di lavori futuri: nel comunicato MIT dell’8 agosto 2026 casco e contrassegno per i “cicli a propulsione” erano allo studio nel confronto sul nuovo Codice. Non trattiamo quei materiali di consultazione come una legge già applicabile alle EPAC. Qui facciamo riferimento al testo del Codice visualizzato su Normattiva come vigente alla data di verifica.

    Se tolgo il limitatore, basta assicurare la bici?

    No. L’articolo 50, comma 2-bis, considera i mezzi a pedalata assistita non rispondenti ai requisiti del comma 1 come ciclomotori ai sensi dell’articolo 97. Il comma 2-ter prevede inoltre sanzioni specifiche per chi vende mezzi oltre la velocità prevista e per chi effettua modifiche che aumentano potenza nominale continua o velocità oltre i limiti.

    Questa equiparazione non rilascia automaticamente un’omologazione. Pagare una polizza, aggiungere un casco o rimettere una modalità limitata sul display non sostituisce i requisiti costruttivi e i documenti necessari alla circolazione del veicolo effettivo. La distinzione è tra una speed-pedelec nata e documentata come ciclomotore e una bici alterata che può non essere regolarizzabile semplicemente dall’acquirente.

    Il contachilometri per bici elettrica serve a leggere i dati di marcia, non a certificare la categoria. Una schermata che mostra il limite non sostituisce una dichiarazione del fabbricante sulla configurazione del sistema.

    Che cosa chiediamo prima di comprare?

    Per una EPAC ordinaria chiediamo identificazione del fabbricante e del modello, marcatura CE, dichiarazione CE di conformità e istruzioni. La Direttiva macchine 2006/42/CE, articolo 5 e allegato II, collega l’immissione sul mercato alla conformità, alla dichiarazione che accompagna la macchina e alla marcatura; il MIMIT chiarisce che il marchio esprime l’assunzione di responsabilità del fabbricante. Non è una targa stradale né una conferma che un successivo kit sia lecito.

    UNI EN 15194:2023 è indicata dal catalogo UNI come norma in vigore per le EPAC: tratta pericoli ed eventi significativi nell’uso previsto e nell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile. La citiamo come riferimento tecnico da controllare nella documentazione, non come formula che sana uno sblocco. Un riferimento a una norma e un’omologazione stradale di categoria L sono documenti diversi.

    Per la batteria distinguiamo anche sicurezza d’uso e trasporto. La famiglia EN 50604-1 riguarda requisiti di sicurezza e metodi di prova delle batterie al litio per veicoli elettrici leggeri; le prove UN 38.3 riguardano invece il trasporto delle batterie, come spiega l’autorità statunitense PHMSA. Chiediamo documenti riferibili al pacco fornito, senza scambiare un richiamo a UN 38.3 per il permesso di caricarlo su qualsiasi aereo o per la conformità dell’intera bici. Per un viaggio serve anche verificare le condizioni del vettore.

    Alla fine scegliamo prima il regime d’uso. Se vogliamo una normale bicicletta assistita, restiamo nel percorso documentato dei 250 W e dell’assistenza entro 25 km/h, con l’eventuale pulsante nei 6 km/h. Se vogliamo una speed-pedelec, pretendiamo la categoria L1e-B e accettiamo gli obblighi del ciclomotore. Se i documenti e la configurazione non coincidono, fermiamo l’acquisto: non è un dettaglio da sistemare dopo.

    Domande frequenti

    250 W significa potenza di picco?

    No: l’articolo 50 parla di potenza nominale continua massima, non di picco. Il dato va verificato nella documentazione del sistema.

    Posso avere un pulsante senza pedalare?

    L’articolo 50 ammette l’attivazione a pedali fermi tramite pulsante solo se in quella modalità non si superano 6 km/h. Non è un’autorizzazione alla marcia autonoma oltre il limite.

    Il casco è obbligatorio sulla normale EPAC?

    Nel Codice vigente consultato non c’è un obbligo generale per i velocipedi. Noi ne raccomandiamo l’uso. La speed-pedelec L1e-B segue invece l’obbligo del casco omologato del ciclomotore.

    L’assicurazione dei monopattini vale anche per le bici assistite?

    Non automaticamente: la legge prevede una disciplina specifica per i monopattini. La normale EPAC conforme non richiede RCA per il solo fatto di essere assistita elettricamente; un ciclomotore è un caso diverso.

    Una bici sbloccata diventa una speed-pedelec regolare?

    No. L’articolo 50 rinvia alla disciplina dei ciclomotori per il mezzo non conforme, ma non gli attribuisce automaticamente un’omologazione. Una polizza non sostituisce documenti e requisiti costruttivi.

    Una cargo da 500 W è sempre una normale EPAC?

    Non lo deduciamo dal numero o dal portapacchi. Il Codice contiene una previsione specifica per trasporto merci e una nota sull’efficacia; l’esclusione europea dall’omologazione citata resta a 250 W. Serve verificare il caso documentato.

    In sintesi

    Prima del modello scegliamo la categoria: EPAC ordinaria conforme, speed-pedelec omologata o mezzo da verificare. Potenza nominale continua, taglio dell’assistenza e comando a pedali fermi contano più del nome commerciale. Le regole dei monopattini non si trasferiscono alle bici e una modifica non diventa regolare aggiungendo casco e assicurazione.

    Bici elettrica: cosa dice davvero la legge su potenza, velocità, casco e assicurazione

    Le migliori offerte Amazon, selezionate ogni giorno: unisciti al Radar delle Offerte su Telegram · Gratis, ti disiscrivi quando vuoi

    . . .
    . . .

    💬Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà reso pubblico. Tutti i campi sono obbligatori.

    Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.