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Quando scatta l'obbligo delle gomme invernali, cosa prevedono Codice della Strada e MIT, catene e calze in alternativa, simboli e indice di velocità.

Ogni autunno torna la stessa domanda: da quando bisogna avere le gomme invernali, e sono davvero obbligatorie ovunque? La risposta breve è no: l'obbligo non è nazionale e generalizzato, ma scatta sulle strade dove l'ente gestore lo prescrive con un'ordinanza e un cartello. Qui raccogliamo le regole ufficiali, con le fonti consultate il 25 ottobre 2026, per capire cosa serve davvero e quali alternative sono ammesse.
Il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), all'articolo 6, comma 4, lettera e), consente all'ente proprietario della strada di prescrivere con ordinanza che i veicoli siano muniti di pneumatici invernali o abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio. Le ordinanze sono emanate, per le strade statali, dall'ufficio ANAS competente; per le regionali dal presidente della giunta, per le provinciali dal presidente della provincia, per le comunali dal sindaco; sulle autostrade in concessione dal concessionario (art. 6, commi 5 e 6).
In pratica l'obbligo vale dove c'è l'ordinanza, reso noto da cartelli: prima di partire conviene controllare i siti dell'ANAS, della propria autostrada, della regione o della provincia per l'itinerario.
La direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 (prot. 1580) chiede agli enti di fissare l'obbligo tra il 15 novembre e il 15 aprile, lasciando la possibilità di periodi diversi per tratti particolari, come le strade di montagna ad alta quota. La circolare MIT n. 1049 del 17 gennaio 2014 ha poi concesso un mese di margine per il montaggio e lo smontaggio.

Dove c'è l'ordinanza, la direttiva MIT prevede due possibilità: montare pneumatici invernali omologati oppure avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli. Questi ultimi sono quelli conformi al decreto MIT del 10 maggio 2011 sui dispositivi supplementari di aderenza per le auto (categorie M1, N1, O1 e O2), oltre alle catene già in dotazione conformi al decreto del 13 marzo 2002. Rientrano qui sia le catene da neve sia le calze da neve, purché conformi: la conformità è indicata sulla confezione e nelle istruzioni.
Attenzione a una regola più severa: con la lettera f-bis) dell'art. 6, comma 4, fuori dai centri abitati e in previsione di forti nevicate, l'ente può imporre l'uso esclusivo di pneumatici invernali, quando altre soluzioni non bastano a garantire la sicurezza. In quel caso le catene a bordo non sono sufficienti.
La circolare MIT 1049/2014 identifica gli pneumatici invernali con le marcature M+S, MS, M-S o M&S. Anche un pneumatico quattro stagioni con una di queste marcature e con l'omologazione prevista vale quindi come pneumatico invernale ai fini dell'ordinanza: conviene verificare il fianco della gomma.
Il simbolo della montagna a tre cime con il fiocco di neve (3PMSF) indica invece che il pneumatico ha superato le prove su neve previste dal regolamento UNECE n. 117; il regolamento (UE) 2020/740 sull'etichettatura degli pneumatici riporta lo stesso pittogramma per l'uso in condizioni di neve estrema.

Di norma gli pneumatici devono rispettare le misure e l'indice di velocità riportati sulla carta di circolazione. La circolare MIT 1049/2014 consente, per le gomme invernali M+S, un indice di velocità inferiore a quello del libretto, ma non sotto Q (160 km/h), solo tra il 15 ottobre e il 15 maggio. Fuori da questo periodo vanno sostituite. Le gomme invernali con l'indice di velocità del libretto, invece, possono essere usate tutto l'anno, come precisa la stessa circolare.
La direttiva 89/459/CEE, recepita in Italia con l'art. 66 della legge 142/1992, fissa la profondità minima degli intagli principali del battistrada in 1,6 mm per le auto, 1 mm per le moto e 0,5 mm per i ciclomotori. È un minimo legale: sulla neve un battistrada più profondo lavora meglio, e i produttori indicano spesso valori consigliati più alti nelle proprie schede.
La direttiva MIT esclude dall'obbligo ciclomotori a due ruote e motocicli, ma stabilisce che nel periodo dell'ordinanza possano circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di nevicate in corso.
Chi non rispetta gli obblighi dell'articolo 6 rientra nel comma 14, che nel testo pubblicato su Normattiva (consultato il 25 ottobre 2026) prevede una sanzione amministrativa da 87 a 344 euro. Gli importi del Codice vengono aggiornati periodicamente: fa fede il verbale e il testo in vigore. Per le strade comunali dentro i centri abitati l'ordinanza è adottata dal sindaco ai sensi dell'articolo 7, con le sanzioni previste da quell'articolo.
| Cosa | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Periodo dell'obbligo | dal 15 novembre al 15 aprile, dove previsto da ordinanza | Direttiva MIT 16/01/2013 |
| Gomme M+S con indice di velocità inferiore al libretto | ammesse dal 15 ottobre al 15 maggio, non sotto Q (160 km/h) | Circolare MIT 1049 del 17/01/2014 |
| Alternativa alle gomme invernali | mezzi antisdrucciolevoli a bordo (catene o dispositivi conformi al DM 10/05/2011) | Art. 6 c. 4 lett. e) CdS; Direttiva MIT |
| Moto e ciclomotori a due ruote | esclusi dall'obbligo, ma circolano solo senza neve o ghiaccio e senza nevicate in corso | Direttiva MIT 16/01/2013 |
| Battistrada minimo | 1,6 mm per le auto, 1 mm per le moto | Dir. 89/459/CEE; L. 142/1992 art. 66 |
| Sanzione (art. 6 c. 14) | da 87 a 344 euro | Art. 6 CdS, testo Normattiva |
No. L'obbligo vale sulle strade dove l'ente gestore lo prescrive con ordinanza, indicata da cartelli, di norma dal 15 novembre al 15 aprile.
Sì, salvo quando l'ordinanza impone l'uso esclusivo di pneumatici invernali (art. 6, comma 4, lettera f-bis). Le catene o i dispositivi devono essere conformi al DM 10 maggio 2011.
Sì se riportano la marcatura M+S (o MS, M-S, M&S), che la circolare MIT 1049/2014 usa per identificare gli pneumatici invernali.
Quelle con l'indice di velocità del libretto tutto l'anno; quelle con indice inferiore (non sotto Q) solo dal 15 ottobre al 15 maggio.
No, sono escluse, ma durante l'obbligo possono circolare solo senza neve o ghiaccio sulla strada e senza nevicate in corso.
L'obbligo scatta dove lo indica un'ordinanza, dal 15 novembre al 15 aprile, e si rispetta con gomme invernali M+S o con catene e calze conformi a bordo. Prima di partire conviene controllare sul libretto l'indice di velocità, verificare il battistrada e consultare le ordinanze sul percorso.

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